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NCC COME FUNZIONA: LEGGI E REGOLAMENTI IN ITALIA

Rispetto alla stragrande maggioranza dei paesi Europei, in Italia vige un servizio di trasporto privato con conducente spesso udito come NCC.

NCC è l’acronimo di noleggio con conducente, una particolare categoria di trasporto che vi libera da vincoli o impegni come l’affitto di un’auto con carta di credito, la difficoltà di navigare su un territorio straniero, la difficoltà di trovare luoghi o punti nevralgici della città e tanti altri svantaggi che dovrai fronteggiare quando sei tu il guidatore del mezzo.

Il servizio NCC di Jonicatour vi permette di avere il massimo confort durante la vostra vacanza e di decidere la metà senza preoccuparvi delle insidie del territorio. Con un’autista a disposizione, con esperienza del territorio e guida sicura, raggiungerete la vostra destinazione comodamente, ma quello che spesso è sconosciuto alla gente, oltre la comodità e la sicurezza del viaggio, è il costo del servizio.

Il servizio NCC non ha un costo elevato rispetto al noleggio di un’auto con le agenzie internazionali più note, ma soprattutto non vi obbliga a dover versare caparre o noleggi con carte di credito che spesso non sono usufruibili da tutti.

Spesso si pensa che si possa affittare un’auto con una semplice carta di debito o con un bancomat associato al proprio conto bancario, ma dovete sapere che purtroppo non è possibile. Senza carta di credito rimarrete in fermi in aeroporto.

noleggio con conducente pronto alla prova volante

Notizie e Curiosità. Come funziona un noleggio con conducente (NCC): Leggi e discipline di applicazione.

Dal punto di vista regolamentare del servizio, l’NCC non rispetta severamente i vincoli imposti ai TAXI ma vive di un regolamento a sé stante nonostante alcuni tratti in comune, come per esempio la circolazione sulla corsia bus. Il servizio di Noleggio con Conducente è quindi così disciplinato:

  • Legge Nazionale: Legge n. 21/1992 e successive modificazioni; è la legge quadro del settore, norma il servizio Taxi e NCC e trasferisce alle Regioni e Comuni alcune competenze.
  • Legge Regionale– “… Le regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e nel quadro dei principi fissati dalla presente legge.
    Le regioni, stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sull’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, delegano agli enti locali l’esercizio delle funzioni amministrative attuative…”
  • Regolamento comunale– “… I comuni, nel predisporre i regolamenti sull’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono: a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio; b) le modalità per lo svolgimento del servizio; c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di Taxi; d) i requisiti e le condizioni per il rilascio
    della licenza per l’esercizio del servizio di Taxi e della autorizzazione per l’esercizio del servizio di Noleggio con Conducente. …”

Come il servizio Ncc migliora la vita del turista

-Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

-Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

-La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione»; dopo l’articolo 5, è inserito il seguente «Art. 5-bis (Accesso nel territorio di altri comuni).

-Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell’accesso nel loro territorio o, specificamente, all’interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l’osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività e della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso»; all’articolo 8, il comma 3 è sostituito dal seguente: «Per poter conseguire e mantenere l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione».

-Dall’articolo 11, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell’utenza, esclusivamente all’interno della rimessa. I comuni in cui non è esercito il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.

-Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio e completo dei seguenti dati: a) fogli vidimati e con progressione numerica; b) timbro dell’azienda e/o società titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l’indicazione di: 1) targa veicolo; 2) nome del conducente; 3) data, luogo e km. di partenza e arrivo; 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; 5) dati del committente. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane»; e) dopo l’articolo 11, è inserito il seguente «Art. 11-bis (Sanzioni).

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l’inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge è punita a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla prima inosservanza; b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla seconda inosservanza; c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla terza inosservanza; d) con la cancellazione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla quarta inosservanza».

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